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martedì 8 marzo 2022

M5s, no all’istanza di revoca della sospensione dello statuto: “I vertici non possono dire di non aver conosciuto il regolamento del 2018”

Il Tribunale civile di Napoli ha rigettato l’istanza avanzata dal M5s per la revoca dell’ordinanza cautelare che il 7 febbraio scorso ha disposto la sospensione del nuovo statuto e della conseguente elezione a presidente di Giuseppe Conte. Il giudice Francesco Paolo Feo ha fissato per il prossimo 5 aprile l’udienza nel merito della causa, intentata da tre iscritti partenopei (Renato Delle Donne, Steven Brian Hutchinson e Liliana Coppola) per far annullare le deliberazioni dell’assemblea del 2 e 3 agosto scorso. Feo è lo stesso magistrato che in prima istanza aveva rigettato la domanda cautelare, negando i presupposti d’urgenza, “non riscontrabili” – scriveva – “all’esito della comparazione fra l’interesse dei ricorrenti alla sospensione della delibera e quello dell’associazione convenuta (e quindi di tutti gli altri associati), alla prosecuzione dell’attività politica“. I tre attivisti però avevano fatto ricorso al Tribunale collegiale, che invece aveva dato loro ragione perché – si legge nell’ordinanza – gli iscritti da meno di sei mesi erano stati esclusi dall’assemblea del 2 e 3 agosto 2021 “in assenza di un regolamento adottato dal Comitato di garanzia su proposta del Comitato direttivo”, come prescriveva il vecchio statuto.

A nulla è valsa la contestazione sollevata dai legali del Movimento per far revocare l’ordinanza in base all’articolo 669-decies del codice di procedura civile, ovvero che Conte e i vertici grillini non sapessero – al momento della causa – della vigenza di un regolamento che disponeva l’esclusione dalle assemblee dei nuovi iscritti: a provarne l’esistenza, secondo il M5S, sarebbe uno scambio di mail dell’8 novembre 2018 tra l’allora capo politico Luigi Di Maio, che ne propone l’approvazione, e l’allora presidente del Comitato di garanzia Vito Crimi, che dà il proprio ok. Del regolamento, peraltro, si citava l’esistenza nella stessa convocazione (datata 17 luglio 2021) dell’assemblea che ha votato le modifiche allo statuto, seguendo la prassi adottata in tutti gli altri casi. “Tale documento (…) non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l’istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di sospensione”, riassume il provvedimento del giudice. Ricordando però “che l’istanza di revoca e la riproposizione della domanda cautelare non può trovare luogo ove fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l’avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo”.

In questo caso, invece, “il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto a essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione”. E non rileva nemmeno, secondo il giudice, “il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato”, cioè da Giuseppe Conte e non più da Di Maio e Crimi. I vertici M5s, inoltre, dovevano (o avrebbero dovuto) conoscere l’esistenza del regolamento in quanto “i ricorrenti (contestandone la mancata pubblicazione, la mancanza di data certa ed il fatto che non fosse stato proposto dal Comitato direttivo) avevano già nell’atto di citazione specificamente argomentato su di esso, che pare esser richiamato, anche se solo genericamente e senza indicazione della data di emissione o di altro elemento specificativo, nell’avviso di convocazione dell’assemblea del 17 luglio 2021, in forza del quale erano stati ammessi al voto solo gli iscritti da oltre sei mesi”.

L'articolo M5s, no all’istanza di revoca della sospensione dello statuto: “I vertici non possono dire di non aver conosciuto il regolamento del 2018” proviene da Il Fatto Quotidiano.



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